Art. 10.
(Distacco).

      1. La fattispecie di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applica nei confronti del personale avente la qualifica di ricercatore per le attività inerenti la ricerca e l'innovazione. Può essere assunto un ricercatore in sostituzione del ricercatore distaccato e per la durata del distacco.